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Legge 27/12/2006 n. 296

638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 é abrogato. 1173. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. 1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti. 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. 1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. 1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non é ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124. 1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. 1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, il comma 2 é sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro". 1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, é abrogato. 1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo. 1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa". 1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, il comma 6 é sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti del- le direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali é ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma". 1185. É abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni. 1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000 n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". 1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, é istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo é conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. 1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". 1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003 n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1" gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente

1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere

 

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